Consulenza e accompagnamento alla Certificazione PED 

DIRETTIVA 2014/68/UE PED 

La Direttiva PED ha lo scopo di dettare le procedure a cui i fabbricanti devono attenersi per la costruzione di attrezzature o insiemi a pressione,

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relativamente alla sicurezza del loro impiego, al fine di consentire la libera circolazione dei prodotti nei paesi della Comunità Europea.

Gli oggetti della norma vengono suddivisi in due grandi categorie a seconda del fluido trattato:

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fluidi pericolosi: esplosivi, molto infiammabili, facilmente infiammabili, altamente tossici, tossici, comburenti;
tutti gli altri fluidi.

 

Nell'allegato II della Direttiva, vengono definite 9 tabelle:

Tab. 1 - recipienti per gas pericolosi del gruppo 1

Tab. 2 - recipienti per gas non pericolosi del gruppo 2

Tab. 3 - recipienti per liquidi pericolosi gruppo 1

Tab. 4 - recipienti per liquidi non pericolosi gruppo 2

Tab. 5 - apparecchiature a pressione (es.: generatori di vapore, ecc.)

Tab. 6 - tubazioni per gas e liquidi pericolosi gruppo 1

Tab. 7 - tubazioni per gas e liquidi non pericolosi gruppo 2

Tab. 8 - tubazioni per liquidi pericolosi gruppo 1

Tab. 9 - tubazioni per liquidi non pericolosi gruppo 2

 

Se la temperatura dell'impianto è tale per cui la tensione di vapore del fluido è > 0,5 bar allora le tabelle di riferimento saranno la 6 (gas e liquidi pericolosi) o la 7 (gas e liquidi non pericolosi); nell'ipotesi in cui la tensione di vapore sia < 0,5 bar le tabelle a cui fare fiferimento saranno la 8 (liquidi pericolosi) o la 9 (liquidi non pericolosi).

La direttiva PED non viene applicata per quei componenti che costituiscono reti di distribuzione dell'acqua (adduzione o deflusso), impianti di riscaldamento (fino a 110°C) o destinati ad applicazioni nucleari.

 

ESEMPIO

Per l'acqua la cui tensione di vapore è > 0,5 bar se la temperatura supera i 100°C, un componente è così regolamentato:

  • Acqua in un impianto di riscaldamento [<110°C]
  • Acqua in un impianto idustriale [<110°C e PSxDN>5000]
  • Acqua in un impianto industriale [>110°C]

I componenti soggetti alla Direttiva PED devono riportare la marcatura Œ la quale certifica che la progettazione, produzione ed elaborazione della documentazione sono state eseguite in conformità della Direttiva.

A seconda delle condizioni di impiego i prodotti vengono così suddivisi:

 

- CATEGORIA I:

Solo marcatura Œ

- CATEGORIA II + III:

Marcatura Œ con codice identificativo dell'Organismo Notificato

 

(Si tratta di Enti, pubblici o privati riconosciuti, in grado di certificare la conformità, approvare i materiali e le procedure operative. Sono nominati dagli stati membri).

Non è prevista alcuna marcatura Œ per i componenti che non rientrano nel campo di applicazione della Direttiva PED. Materiali come ghisa grigia e alluminio non possono essere impiegati per componenti classificati nelle Categorie II e III.

Qualora il Cliente desideri ricevere la certificazione PED per un determinato articolo deve comunicarci in sede di ordine i dati relativi al fluido, pressione di esercizio, temperatura e diametro nominale del componente.
In taluni casi, inoltre, il rilascio della certificazione PED avviene da parte dell'azienda produttrice con un costo aggiuntivo: sarà nostra cura informare preventivamente il cliente di eventuali oneri accessori.

 

* Per insiemi si intendono tutte le varie attrezzature montate dal fabbricante per costruire un tutto integrante e funzionante.

 

 

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